Il Diritto di Querela ex art. 120 c.p.: Fondamenti, Soggetti e Giurisprudenza

L’articolo analizza l’art. 120 c.p., che disciplina il diritto di querela, condizione di procedibilità nei reati non perseguibili d’ufficio. Si esamina chi è legittimato a proporla, comprese le regole per minori, interdetti e soggetti collettivi. Viene trattata la natura giuridica della querela, la sua funzione, i termini per proporla e la possibilità di remissione.

L’art. 120 del codice penale rappresenta la norma cardine in materia di querela, ossia di quella dichiarazione di volontà con la quale la persona offesa da un reato manifesta l’intenzione che si proceda penalmente contro l’autore del fatto.

i. Nozione e funzione della querela

La querela costituisce un atto di impulso processuale, una manifestazione della volontà della persona offesa necessaria per l’avvio dell’azione penale nei casi in cui non si proceda d’ufficio. In tal senso, essa rappresenta una condizione di procedibilità e si colloca in un sistema dove, nonostante il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), l’interesse individuale della persona offesa può assumere rilevanza primaria.

In ogni caso, la sua assenza comporta l’invalidità dell’azione penale: se il reato è procedibile a querela e questa manca, l’azione è improcedibile.

ii. Soggetti legittimati a proporre querela

Secondo l’art. 120 c.p., la legittimazione spetta alla persona offesa da un reato per il quale non sia prevista la procedibilità d’ufficio. Tuttavia, vi sono regole particolari per i soggetti:

  • Minori di anni 14 e interdetti: la querela può essere proposta solo da chi ne ha la rappresentanza legale (genitore o tutore);
  • Minori infra 18 ma sopra i 14 anni e inabilitati: possono proporla personalmente, ma anche il genitore, tutore o curatore può agire in loro vece, anche contro la loro volontà .

L’autorità giudiziaria ha altresì chiarito che il diritto di querela spetta esclusivamente al titolare dell’interesse penalmente protetto. La Cassazione ha costantemente ribadito che non è sufficiente un generico pregiudizio: il soggetto deve essere portatore diretto dell’interesse tutelato dalla norma penale. Assume dunque rilevanza la distinzione tra soggetto passivo del reato, titolare del diritto di querela, e soggetto meramente danneggiato, a cui non è attribuita alcuna legittimazione a proporre querela.

iii. Querela e enti collettivi

Nel caso di enti collettivi (es. società), la querela può essere proposta solo dall’organo titolare del potere di rappresentanza processuale, sulla base di una deliberazione dell’assemblea o del consiglio di amministrazione, che ne autorizzi la proposizione .

iv. Giurisprudenza applicativa

Numerose sentenze hanno arricchito la disciplina concreta della querela, come ad esempio:

  • Reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.): può proporre querela anche il singolo socio, non solo la società .
  • Violazione di doveri di custodia (art. 388-bis c.p.): legittimato è il soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento .
  • Danneggiamento: legittimato è anche chi gode del bene senza esserne proprietario, come l’usufruttuario .

v. Querela e tempo: il termine per proporla

La querela deve essere proposta entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.). Il termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza piena dell’identità dell’autore e della natura del fatto.

vi. La remissione della querela

La querela, essendo espressione di volontà, può anche essere rimessa, ossia revocata. La remissione può essere:

  • Espressa, quando dichiarata formalmente;
  • Tacita, quando si desume da comportamenti incompatibili con la volontà di proseguire nel procedimento.

Va accettata dal querelato per avere effetti, salvo alcune eccezioni. In caso di morte della persona offesa, il diritto di remissione può essere esercitato dagli eredi, come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza consolidata .

Conclusioni

L’art. 120 c.p., lungi dall’essere una norma puramente formale, riveste un ruolo centrale nel rapporto tra cittadino e giurisdizione penale. La querela è strumento di equilibrio tra interesse pubblico alla repressione dei reati e tutela della sfera privata della vittima. La sua disciplina, arricchita da decenni di dottrina e giurisprudenza, esige attenzione, specie nei casi in cui il diritto venga esercitato da soggetti incapaci o da enti collettivi.

Come avvocato penalista, mi capita spesso di affrontare problematiche legate alla corretta individuazione del soggetto legittimato, ai termini per la proposizione o alla validità formale della querela: aspetti che, se trascurati, possono compromettere l’intero procedimento.

Condividi:

Altri post