Il reato di falsa testimonianza, previsto dall’articolo 372 del Codice Penale, si colloca tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, tutelando il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria. La norma stabilisce che chiunque, deponendo come testimone davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, affermi il falso, neghi il vero o taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Il Bene Giuridico e la Persona Offesa
Il bene giuridico tutelato è l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento della giustizia. La giurisprudenza ha chiarito che la persona offesa dal reato è lo Stato-collettività (Cass. Sez. VI, 5.4.2011), escludendo che il privato danneggiato dalla falsa testimonianza possa proporre opposizione all’archiviazione (Cass. Sez. VI, 4.11.2015, n. 45137). Solo eccezionalmente si è riconosciuto che il privato leso possa avere un interesse protetto (Cass. Sez. VI, 9.6.1997).
L’Elemento Soggettivo: Dolo e Consapevolezza
Per configurare il reato è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di affermare il falso, negare il vero o tacere fatti conosciuti. Non è richiesto il dolo specifico (Cass. Sez. VI, 25.6.2014, n. 37482). È escluso il reato se il testimone crede in buona fede di dire il vero.
La Condotta: Cosa Significa Mentire
La condotta può consistere nell’affermare il falso, negare il vero o tacere su fatti pertinenti. La dottrina distingue tra falso oggettivo (difformità rispetto ai fatti reali) e falso soggettivo (difformità rispetto a ciò che il testimone sa), ma prevale la seconda interpretazione. La giurisprudenza ha affermato che è irrilevante se i fatti siano realmente accaduti, purché il testimone sappia di mentire (Cass. Sez. VI, 4.6.1975).
Rilevanza e Pertinenza delle Dichiarazioni
Perché la falsa testimonianza configuri reato, le dichiarazioni devono riguardare fatti pertinenti e rilevanti, valutati ex ante rispetto alla situazione processuale (Cass. Sez. VI, 21.9-18.10.2021, n. 37649). Anche una sola dichiarazione falsa integra il reato (Cass. Sez. VI, 10.1.2012, n. 5911), e rilevano anche le risposte a domande dirette a sondare l’attendibilità del testimone (Cass. Sez. VI, 8.5.2013, n. 41572).
Soggetto Attivo e Campo di Applicazione
Il soggetto attivo può essere solo chi depone come testimone davanti all’autorità giudiziaria italiana o alla Corte penale internazionale. Sono esclusi organi privati, ecclesiastici o la polizia giudiziaria. È inoltre necessario che l’attività sia giurisdizionale.
Consumazione e Tentativo
Il reato si consuma al termine dell’esame testimoniale (Cass. Sez. VI, 7.11.1977), e il tentativo non è configurabile. Il reato resta unico anche se le dichiarazioni false sono ripetute in più udienze, salvo che siano rese in momenti processuali diversi (Cass. Sez. VI, 31.3.1989).
Concorso di Persone e Concorso di Reati
Il concorso è possibile, ad esempio, quando un difensore induce il testimone a mentire (Cass. Sez. V, 7.2.1986). Sussiste concorso tra falsa testimonianza e favoreggiamento personale quando le dichiarazioni false sono rese prima alla polizia giudiziaria e poi in giudizio (Cass. Sez. V, 7.2.1986).
Esimenti e Cause di Non Punibilità
L’art. 384 c.p. prevede l’esimente per chi agisce per evitare un grave e inevitabile nocumento alla libertà, all’onore o all’incolumità propria o di un prossimo congiunto (Cass. Sez. VI, 8.3.2011, n. 26061). Non basta il mero timore, ma serve un rapporto diretto e inderogabile tra il pericolo e la condotta (Cass. Sez. II, 14.1-24.2.2020, n. 7264).
Conclusione
La falsa testimonianza è un reato che mina profondamente la fiducia nel sistema giudiziario. Come evidenziato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, è un reato di pericolo, che non richiede un danno effettivo al processo. Comprendere i dettagli dell’art. 372 c.p., i suoi confini e le sue implicazioni è fondamentale per tutti gli operatori del diritto e per chiunque sia chiamato a testimoniare. Citando Cass. Sez. VI, 20.1.2003, ciò che conta non è la difformità rispetto alla realtà oggettiva, ma ciò che il testimone sa e consapevolmente afferma, rendendo il reato una delle forme più delicate di falso processuale.