Piccolo spaccio e messa alla prova: cosa cambia con la sentenza n. 90/2025 della Corte costituzionale

Chi è accusato di piccolo spaccio può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova? La risposta, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 90/2025, non è più negativa: la Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 168‑bis del codice penale nella parte in cui escludeva dal beneficio i reati di «piccolo spaccio».

Il decreto‑legge «Caivano» del 2023 aveva irrigidito il trattamento sanzionatorio dello spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990): la pena è ora da sei mesi, con aumento a diciotto mesi in caso di non occasionalità, a cinque anni di reclusione, oltre alla multa. Poiché la sospensione del procedimento con messa alla prova è ammessa solo per reati puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni, l’innalzamento della cornice edittale aveva reso inapplicabile l’istituto ai casi di piccolo spaccio.

Che cos’è la sospensione del procedimento con messa alla prova

La sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168‑bis c.p., art. 464‑bis c.p.p.) consente di interrompere il processo per reati meno gravi e di affidare l’imputato all’UEPE per svolgere un programma di trattamento. Il procedimento resta sospeso fino a quando l’imputato non completa le prescrizioni stabilite dal tribunale. Se il percorso si conclude positivamente, il reato è estinto. La misura è pensata per favorire la reintegrazione sociale dell’imputato e per alleggerire il carico dei tribunali, ma presuppone che la pena prevista non superi i quattro anni di reclusione o che si proceda per reati a citazione diretta a giudizio.

Perché il piccolo spaccio era escluso dalla messa alla prova

Con il «decreto Caivano» il legislatore ha aumentato la pena massima per lo spaccio di lieve entità a cinque anni e non ha inserito questo reato nell’elenco di quelli per cui è ammesso il rito alternativo della citazione diretta. Di conseguenza la sospensione con messa alla prova non era più concedibile per il piccolo spaccio. Tale esclusione è stata contestata dai tribunali di Padova e Bolzano, che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma, della Costituzione (finalità rieducativa della pena). Secondo i giudici rimettenti, negare l’accesso alla messa alla prova a chi commette un reato di lieve entità e concederlo a condotte più gravi come l’istigazione all’uso di stupefacenti produceva un’irragionevole disparità di trattamento e contrastava con la funzione rieducativa della pena.

La pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 90/2025)

La Corte costituzionale è stata chiamata a decidere su tre questioni:

  1. Violazione dell’art. 77 della Costituzione: il Tribunale di Bolzano riteneva che l’aumento della pena per il piccolo spaccio fosse stato inserito nel decreto‑legge «Caivano» senza i presupposti di necessità e urgenza. La Corte ha respinto questa censura, ritenendo che l’inasprimento sanzionatorio rientrasse nelle finalità complessive del decreto, volto a contrastare la criminalità giovanile e a tutelare i minori.
  2. Violazione degli artt. 3 e 27 Cost. in combinato disposto con gli artt. 168‑bis c.p. e 550 c.p.p.: questa era la questione centrale. La Corte ha rilevato che l’istigazione all’uso illecito di stupefacenti – reato punito in modo più severo – continua a beneficiare della messa alla prova, mentre lo spaccio di lieve entità ne è escluso a causa dell’aumento della pena. Ciò comporta una violazione dell’uguaglianza sostanziale e frustra le finalità deflattive e rieducative dell’istituto.
  3. Violazione dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990: questa questione è stata dichiarata inammissibile perché il problema non riguardava la dosimetria della pena ma solo la conseguenza del nuovo massimo edittale, cioè l’esclusione dalla messa alla prova.

Al termine del giudizio la Corte ha affermato che l’ammissibilità alla messa alla prova per il più grave reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti e non per il piccolo spaccio costituisce una violazione dell’art. 3 della Costituzione. Ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168‑bis, primo comma, c.p. nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti di lieve entità. Le questioni relative all’art. 27 Cost. sono state assorbite, quelle sull’art. 550 c.p.p. giudicate inammissibili e la censura sull’art. 4 del decreto‑legge è stata dichiarata non fondata.

Cosa cambia in concreto

Grazie alla pronuncia della Corte, chi è accusato del reato di piccolo spaccio può ora chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Sarà il giudice a valutare se il caso rientra nei limiti dell’art. 168‑bis e se il programma di trattamento risponde alle esigenze di prevenzione. L’imputato dovrà collaborare con l’ufficio di esecuzione penale esterna per predisporre un programma che, oltre alle attività lavorative o di volontariato, includa eventuali percorsi terapeutici o formativi.

Conclusioni

La sentenza n. 90/2025 della Corte costituzionale segna un importante passo verso una maggiore coerenza del sistema sanzionatorio. L’istituto della messa alla prova, concepito per reati meno gravi e finalizzato a reinserire l’imputato nella società, non poteva essere precluso per il piccolo spaccio, che spesso coinvolge giovani al loro primo reato. La pronuncia tutela il principio di uguaglianza e la funzione rieducativa della pena, offrendo a chi è incappato in condotte sporadiche di spaccio un percorso di responsabilizzazione e recupero.

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